Obbligo BIM: cosa prevede il nuovo Codice Appalti?
Il BIM è oramai una realtà consolidata nel settore dei lavori pubblici.
Il percorso di introduzione della metodologia BIM nelle opere pubbliche è iniziato con le norme UNI 11337 ed è proseguito poi con il vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il Decreto BIM (il D.M. 560/2017 aggiornato con il D.M. 312/2021) e la contestuale definizione di predeterminati scaglioni in funzione degli importi a base di gara.
Il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) conferma l’impostazione già data dal precedente impianto normativo: sarà obbligatorio procedere con modalità BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro.
L’art. 43 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente adottare strumentazione digitale adeguata.
L’allegato I.9 (“Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) fornisce precise indicazioni.
In buona sostanza, si avrà l’obbligo di adozione BIM dal 2025 quando sussistano le seguenti condizioni:
- importo a base di gara superiore a un milione di euro;
- progettazione e realizzazione di nuove costruzioni;
- interventi su costruzioni esistenti.
Non sarà necessario in caso di:
- importi inferiori a un milione di euro;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
a meno che gli interventi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. È data continuità all’utilizzo del BIM ed all’aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, nei casi in cui sia già stato operato in BIM.
Lo stesso articolo 43 del nuovo Codice conferma la volontà del legislatore di voler incentivare l’uso del BIM, con la previsione di punteggi premiali e anche in questo caso la finalità dovrebbe essere tutelare la spesa pubblica.
Il comma 2 specifica in maniera esplicita che la stazione appaltante, anche se non obbligata, può adottare la metodologia BIM a sua discrezione e prevedere addirittura punteggi premiali.
Di seguito si riporta uno stralcio delle principali norme di riferimento riguardanti il BIM.
Codice AppaltiDecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Art. 43
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Comma 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.
Scarica il Codice degli Appalti
Decreto BIM(Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560)
Art. 4
Interoperabilità
Comma 1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti.
Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
Comma 2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.
Scarica il Decreto BIM
Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M 2 agosto 2021, n. 312
Quando diventa obbligatorio appaltare in BIM?
Il D.M. 312/2021 introduce una tempistica (confermata dal nuovo Codice Appalti) sull’obbligatorietà dell’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici.
L’obbligatorietà del BIM viene fissata secondo il seguente calendario:
gare di importo
uguale o superiore a
5,35 milioni di euro
per le opere di nuova costruzione gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione
gare di importo
uguale o superiore a
1 milione di euro
per le opere di nuova costruzione gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione
Quali sono gli adempimenti preliminari
per poter bandire Appalti BIM?
L’art. 43 e l’allegato I.9 del nuovo Codice Appalti sanciscono l’obbligatorietà per tutte le Stazioni Appaltanti di adottare un sistema di gestione BIM al fine di razionalizzare le attività di progettazione e di verifica, oltre che di realizzazione, delle opere.
Rispetto al precedente impianto del vecchio Codice, ove si parlava di “metodi e strumenti elettronici specifici”, il nuovo codice parla di “gestione informativa“, più in linea alle norme internazionali sul BIM.
Le stazioni appaltanti - prima di intraprendere qualsiasi processo BIM per i singoli appalti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere - devono necessariamente programmare le attività di seguito analizzate.
Atto organizzativo
Redigere e adottare un Atto Organizzativo che espliciti le modalità di gestione BIM di tutte le fasi di un contratto pubblico, dall’affidamento alla sua esecuzione, nonché del ciclo vita del patrimonio.
Piano di formazione
Definire e adottare un piano di formazione specifica del personale diversificata per ruoli ricoperti, con particolare riguardo ai profili del BIM Manager e del CDE Manager d’ufficio e ai vari BIM Coordinator incaricati per ciascun appalto.
Dotazione hardware e software
Definire e adottare un piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software conforme ai processi gestiti dalla S.A.
Capitolati informativi
Predisporre un documento che definisca le specifiche tecniche del progetto, le modalità di sviluppo dei modelli informativi dell’opera, le specifiche tecniche per la produzione e lo scambio dei dati.
Ambiente di Condivisione Dati
Acquisire un Ambiente di Condivisione Dati per mezzo di una piattaforma collaborativa digitale conforme agli standard in materia di sicurezza dei dati e di gestione dei flussi informativi.
Modelli openBIM IFC
Adottare modelli informativi orientati a oggetti (modelli openBIM IFC) e condivisi tra i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione.