Superbonus e reddito di riferimento 2024
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Proroga Superbonus 110 e reddito di riferimento | ACCA software

Conclusione dei lavori Superbonus 110 condomini fino al 31 ottobre 2024, ma solo se abitazione principale, SAL al 31/12/2023 non inferiore al 60% e reddito di riferimento inferiore o pari a 15.000€.

Soglia che può essere modificata in base ai redditi degli altri componenti del nucleo familiare.

Per calcolare il reddito di riferimento bisogna dividere la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente il sostenimento della spesa, per un numero che varia in funzione del numero di familiari a carico.

Piuttosto complesso vero? Ecco il web tool che può aiutarti. Ti basta inserire i dati relativi a reddito e numero di componenti familiari per calcolare il reddito di riferimento e scoprire subito se superi la soglia limite di accesso al superbonus!

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Cosa c'è da sapere su Superbonus, reddito di riferimento e quoziente familiare

Il reddito di riferimento, insieme alla condizione per cui l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del beneficiario, e al 31 12 2023 si sia rtaggiunto un SAl del 60% sono requisiti riservati ai condomini come contributo a copertura della parte residuale dell’agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Il reddito di riferimento deve essere pari o inferiore a 15.000 € e dovrà essere adeguato alla composizione numerica del nucleo familiare. Maggiore è il numero dei figli, più alto è il reddito che autorizza la fruizione della detrazione totale.

Per calcolare il reddito complessivo di un determinato nucleo familiare, bisognerà sommare tutti i redditi redditi complessivi del contribuente, coniuge e familiari a carico.

In particolare, si sommano i redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge (o affine) e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR, presenti nel suo nucleo familiare che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12. Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Al reddito complessivo si sommano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il reddito di riferimento, insieme alla condizione per la quale l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale del beneficiario, è un requisito per poter accedere all’agevolazione del 90% per le unifamiliari. Il reddito di riferimento deve essere pari o inferiore a 15.000 € e dovrà essere adeguato alla composizione numerica del nucleo familiare. Maggiore è il numero dei figli, più alto è il reddito che autorizza la fruizione della detrazione totale.

Ai fini fiscali, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle;
  • i nonni e le nonne.

Il concetto di “coniuge” non si riferisce solo al marito o alla moglie, ma si estende anche alle unioni civili e ai conviventi o più in generale al concetto di convivente more uxorio.

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